Oggetto: pubblicazione Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6 D.Lgs 187/2000)
In riferimento alla recente pubblicazione (G.U. n. 261 del 9/11/2015) in Gazzetta Ufficiale delle linee guida in oggetto, il sottoscritto fa notare come i contenuti delle stesse contrastino espressamente con quanto normativamente previsto, anche alla luce della interpretazione giudiziale fornita dalle sentenze del Tribunale di Lucca del 4/7/2014 e del 16/4/2015 (rispettivamente sui Casi di Marlia e Barga) e della recentissima sentenza del Consiglio di Stato (Pordenone), ponendo seri dubbi sia sull’autonomia professionale che sulla responsabilità individuale dell’operato dei Tecnici di Radiologia.
E a seguire le Considerazioni del Presidente Nazionale sulle Linee Guida riguardanti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate
Pertanto, in attesa dell’esito delle azioni legali che saranno prese contro le suddette linee guida, in nome e a tutela dei colleghi iscritti al mio Collegio, Vi notifico che nelle unità di Diagnostica per Immagini, ovunque operanti nel nostro territorio regionale e in qualsiasi regime, l’osservazione “alla lettera” delle suddette linee guida potrebbero generare disagi di tipo organizzativo con ricadute avverse oltre che per il personale, anche e soprattutto per l’utenza che ne afferisce.
Tengo a precisare che le intenzioni di questo Collegio vanno nella direzione di trovare soluzioni che garantiscano il diritto degli utenti ad avere prestazioni appropriate, garantendo comunque il rispetto delle normative e delle competenze professionali proprie della professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
Nell’augurarsi proficue collaborazioni in tal senso Vi saluto cordialmente.
Il Presidente A.Beux
“Le linee guida non sono una legge dello Stato.
Quelle linee guida sono deprecabili perché:
1) non sono state elaborate aderendo al metodo internazionalmente validato per la produzione di linee guida;
2) non hanno alcunché di clinico;
3) come obiettivo principale non hanno quello di massimizzare la radioprotezione (aumento dell’appropriatezza e riduzione delle dose), bensì quello di imporre la mera presenza fisica del radiologo, ma solo quando gli fa comodo;
4) danno indicazioni organizzative, tema di esclusiva competenza delle Regioni e delle Province autonome.
Non pensate, dite, scrivete, indicate, decidete e/o fate cose che attribuiscano alle linee guida un peso superiore a quello limitatissimo che hanno.
Pensate, dite, scrivete, indicate, decidete e/o fate cose avendo come unici riferimenti le leggi 25/83, 42/99 e 251/00, il DM 746/94, il nostro codice deontologico e, per la radioprotezione, il DLgs 187/00, secondo le disposizioni della Federazione in tema di giustificazione e gravidanza dello scorso 12 novembre.
Le sentenze di Lucca e, più recentemente, del Consiglio di Stato hanno affermato, ribadito e consacrato tale impostazione.
Il resto è aria fritta, strumentalizzazione, corporativismo, artefatto, arroganza, prepotenza, becero lobbismo. Lasciatelo ai vertici SIRM e SNR.
Buon fine settimana”.
Alessandro Beux