Nel Portale del Co.Ge.A.P.S. è disponibile la funzione che permette ai neo iscritti agli Ordini, istituiti con la Legge 3/2018, di dichiarare l’inizio dell’attività lavorativa.
Come scritto nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario, per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.
Ciò è ribadito anche dalla Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 27 settembre 2018: “Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l’obbligo di formazione decorre comunque dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l’iscrizione all’Ordine”.
Vi ricordiamo comunque che la certificazione, e di conseguenza il calcolo dell’obbligo formativo triennale, sono calcolabili solo a partire dal triennio 2011-2013, in quanto i trienni precedenti afferiscono al periodo sperimentale, e non sono soggetti al calcolo dell’obbligo, né alla certificazione.
Tale funzione consente di vedersi addebitare l’obbligo di assolvimento del proprio fabbisogno formativo triennale dalla data della dichiarazione e di validare i crediti ECM acquisiti prima della data d’iscrizione all’Ordine.