Come deliberato dal Consiglio nazionale il 30 aprile 2022 e come indicato dalla Circolare della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP n. 50/2022, si comunica che, per i procedimenti di iscrizione agli Albi e agli Elenchi speciali ad esaurimento con domande in sospeso per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, la piattaforma AlboWeb procederà, in data 30 settembre 2022, alla chiusura di tutte le posizioni aperte e non definite.
Pertanto, i soggetti che hanno presentato domande di iscrizione agli Albi e agli Elenchi speciali ad esaurimento per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e il cui iter di iscrizione non risulta ancora completato (per esempio: interessati che hanno iniziato la procedura di iscrizione dematerializzata senza procedere all’invio della domanda; interessati che hanno inviato la domanda e che, a seguito di richiesta di integrazione/modifica da parte del valutatore, non hanno provveduto a perfezionarla entro il 31 dicembre 2021) dovranno dare seguito al completamento della procedura entro e non oltre il 30 settembre 2022, caricando sulla piattaforma AlboWeb quanto ancora mancante al fine del perfezionamento/completamento della domanda (accesso dal seguente link: https://amministrazione.alboweb.net/login).
In caso di mancato perfezionamento/completamento della domanda di iscrizione entro il 30 settembre 2022:
a) i soggetti aventi diritto e interessati all’iscrizione agli Albi dovranno procedere alla presentazione di una nuova domanda corredata di tutta la documentazione necessaria a decorrere dal 1° novembre 2022;
b) i soggetti aventi diritto e interessati all’iscrizione agli Elenchi speciali a esaurimento perderanno definitivamente la possibilità di iscrizione.
Si rammenta che:
a) l’esercizio delle professioni sanitarie afferenti agli Ordini TSRM e PSTRP richiede l’iscrizione all’Albo professionale (Legge 3/2018 e DM 13 marzo 2018) o, in mancanza di titolo idoneo per l’iscrizione all’Albo, all’Elenco speciale ad esaurimento (Legge 145/2018 e DM 9 agosto 2019), indipendentemente dal regime lavorativo (subordinato o libero professionale), dalla tipologia della sede di esercizio (ente/struttura pubblica o privata, anche non accreditata) e dal settore o ambito di intervento;
b) chiunque eserciti le professioni sanitarie afferenti agli Ordini TSRM e PSTRP in assenza dell’iscrizione all’Albo o all’Elenco speciale ad esaurimento potrà incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per l’esercizio abusivo di professione, ai sensi dell’art. 348 del Codice penale, così come modificato dall’art. 12 della Legge 3/2018, il quale ha previsto che le sanzioni siano comminate nei confronti del sanitario e di chi ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
Set 23 2022