Come riportato dal comunicato dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s.), informiamo che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza pubblicata in data 20/12/2022 (N. 17145/2022 REG.PROV. COLL N. 05718/2022 REG.RIC), ha dichiarato la Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 24/03/2022 illegittima “nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023“.
Ne consegue che i provider potranno ricomprendere tra i partecipanti della formazione ECM anche i Massofisioterapisti di cui all’Art. 5 DM 9 agosto 2019, rilasciando, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’attestato ECM.
Comunichiamo, dunque, che tutti i Massofisioterapisti iscritti all’ESE del nostro Ordine sono soggetti all’obbligo ECM con decorrenza dal 01/01/2023.
Precisiamo che la piattaforma Co.Ge.A.P.S. potrebbe non aver ancora recepito la novità cui sopra. Qualora la sua anagrafica non risultasse ancora attiva, la invitiamo ad attendere l’aggiornamento dell’archivio nazionale delle anagrafiche a cura della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP. Considerati i tempi utili di integrazione delle modifiche da parte di tutte le Istituzioni coinvolte e dei relativi database, chiediamo cortesemente di non contattare la nostra Segreteria per aggiornamenti prima del 30/04/2023, così da ricevere informazioni certe.
Per approfondimenti sull’obbligo ECM e sulle modalità di gestione del fabbisogno formativo tramite il portale Co.Ge.A.P.S., consigliamo di accedere alla sezione “Formazione e ECM” del presente sito.