Utilizzo di iniettori automatici, preparazione e somministrazione di radiofarmaci da parte dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM)
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utilizzo di iniettori automatici in medicina nucleare;
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preparazione e somministrazione di radiofarmaci;
si specifica quanto segue:
1. l’utilizzo dei dispositivi di iniezione per radiofarmaci e di mezzo di contrasto e la relativa gestione dei parametri di infusione del medesimo, rientrano storicamente nelle competenze/attività del TSRM e nei programmi didattici (vedi ad esempio corso di “Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia” modulo “Tecnologie e tecniche di acquisizione in radiologia contrastografica” Università degli Studi di Milano). Non è un caso che anche nei master specialistici di futura attivazione tale attività venga nuovamente rimarcata con uno specifico insegnamento (vedi “Gestione dei sistemi automatici di iniezione del mezzo di contrasto al fine della sincronizzazione dell’iniezione”). Va da sé che tale attività non può, comunque, considerarsi esclusiva del TSRM e che l’utilizzo di dispositivi ed apparecchiature elettromedicali debba essere preceduto da una formazione specifica circa il dispositivo medesimo. In termini general-generici, non è infatti, né prudente né diligente l’ utilizzo di un dispositivo da parte di un qualsiasi professionista sanitario, senza aver acquisito la dovuta perizia;
2. la gestione in senso ampio dei radiofarmaci già rientrava nelle competenze, seppur non esclusive, del TSRM fin dai tempi mansionariali. La legge 25/83 cita testualmente: “i TSRM collaborano con il medico nucleare in studi ed esami in vitro mediante l’uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radio-nuclidi nei campioni”. Inoltre, rimanendo sempre nel perimetro normato dalla legge sopra citata, non può lasciarci indifferenti il passaggio, riferito ai TSRM, inerente la gestione dei radio-farmaci: “…effettuano le operazioni necessarie all’allestimento delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti”. Tali attività che in età mansionariale, dovevano essere declinate in una elenco di compiti, sono poi, state recepite con formulazione che maggiormente si addice a dei professionisti, col D.M. 746/1994 (art. 2 e art. 3 comma b) e con la legge 251/2000 (art. 1). Tale competenza, acquisita inizialmente attraverso i programmi formativi delle soppresse scuole regionali, risulta maggiormente approfondita negli ordinamenti didattici universitari estesi su tutto il territorio nazionale. Inoltre risulta esplicito anche il Documento di riferimento del Quadro Europeo delle Qualifiche dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica recepito dalla Federazione Nazionale, dove alla voce “farmacologia – abilità di base” si legge testualmente: “Gestione in sicurezza degli agenti di contrasto e altri farmaci incluso l’inserimento di una cannula e la somministrazione sotto protocollo”. Si coglie l’occasione per aggiungere, che l’attività di incannulamento (venipuntura), in quanto atto sanitario generico (sentenza TAR n. 912/04 e decisione del Consiglio di Stato sezione V n. 457/06), può essere espletata dal TSRM previa adeguata e certificata formazione. A conclusione delle presente nota si intende riportare il parere pro veritate di due esimi esperti del diritto, Prof. Mario Tavani e Prof. Mario Zanchetti, nel documento: “L’esercizio della radiologia diagnostica e della radioterapia nell’ottica medico giuridica – campo delle attività e delle responsabilità del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica” in merito alle tematiche in oggetto: “Per quanto rilevante ai nostri fini, è di immediata evidenza che il TSRM, nella tutela della salute umana, potrà porre in essere ogni atto professionale di sua competenza, nonché qualsiasi altro liberamente espletabile che rientri nel suo bagaglio tecnico culturale e di esperienza (come ad esempio la venipuntura e la iniezione di mezzi di contrasto su indicazione medica specialistica e in ambienti nei quali un medico responsabile sia presente) che è stato oggetto di prova in sede di esame di abilitazione o di aggiornamento specifico (rimodulazione eventuale delle competenze). Quale esercente una professione che necessariamente viene a embricarsi con l’attività medica, il TSRM dovrà soltanto dunque prestare particolare attenzione a non sconfinare nel campo della diagnosi e della relativa prescrizione terapeutica e a rispettare le attività tipiche del suo “profilo”. Circa la idoneità, liceità e competenza da parte di altre professioni a svolgere le attività in oggetto si rimanda ai pronunciamenti delle rispettive Federazioni Nazionali.
Distinti Saluti
Il Presidente Diego Catania