In ottemperanza all’art. 162 del DL 31 luglio 2020, n° 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera in materia di radioprotezione del paziente, recentemente pubblicata sul portale AgeNaS e disponibile a questo LINK.
Si rammenta infatti che, per il triennio 2020-2022, sussiste l’obbligo di aggiornamento in materia di radioprotezione di tutti i Professionisti Sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica, fra i quali rientrano i TSRM. Più precisamente, come si legge all’interno della delibera: “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.
La Commissione offre ai Professionisti Sanitari la possibilità di “recuperare” i crediti precedentemente acquisiti tramite eventi che il provider, al momento dell’accreditamento, non aveva potuto selezionare con la specifica voce, indicando in autonomia, all’interno del portale CoGeAPS o della relativa app per dispositivi mobili, gli eventi formativi riconducibili alla radioprotezione del paziente.
Si precisa che le percentuali indicate dal comma 4 dell’art. 162 del DL 101/2020, utili a calcolare i crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, sono riferite all’obbligo formativo individuale. Ad es., se un TSRM ha l’obbligo formativo del triennio attuale (150) ridotto di 30 crediti perché nel triennio precedente ha conseguito un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150, la percentuale obbligatoria di crediti da acquisire in materia di radioprotezione del paziente (10%) sarà calcolata sui 120 crediti, per un ammontare di 12 crediti totali.
La Commissione Nazionale ECM dispone inoltre che, entro un limite massimo del 50%, arrotondato a unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione potranno essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con l’autoformazione non può in ogni caso superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad es., se un TSRM deve acquisire i 150 crediti ECM nel corso del triennio 2020-2022, 15 di essi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 7,5 potranno essere acquisiti tramite autoformazione. In quest’ultimo caso il professionista sanitario è tenuto a precisare, tramite l’apposita funzione sulla piattaforma CoGeAPS, se l’attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2020-2022, alla “radioprotezione del paziente ex art 162 D.Lgs. 101 del 2020”.
Per ulteriori informazioni consultare il Vademecum ECM-Istruzioni per il Professionista Sanitario in ambito di formazione continua in medicina.