Come comunicato via newsletter il 28 agosto 2020 e come pubblicato sul sito internet dell’Ordine (https://www.milanotsrm.org/wordpress/2020/08/26/nuova-funzione-portale-co-ge-a-p-s-per-il-fabbisogno-formativo-ecm/), per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.
Ciò è ribadito dalla Delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 27 settembre 2018, che recita: “Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l’obbligo di formazione decorre comunque dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l’iscrizione all’Ordine”. Le ricordiamo in ogni caso che la certificazione, e di conseguenza il calcolo dell’obbligo formativo triennale, sono calcolabili solo a partire dal triennio 2011-2013, in quanto i trienni precedenti afferiscono al periodo sperimentale e non sono soggetti al calcolo dell’obbligo, né alla certificazione.
Si prega di inviare una mail a segreteria@milanotsrm.org comunicando tutte le seguenti informazioni se vuole segnalare all’Ordine la modifica della data di obbligo assolvimento fabbisogno formativo ECM del Professionista sanitario.
- Nome
- Cognome
- Codice Fiscale
- Indirizzo e-mail ordinaria
- Data conseguimento titolo abilitante dd/mm/yyyy (se conseguito prima del 2018)